Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33619  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33631  33632  33633  33634  33635  33636  33637  33638  33639  33640  33641  33642  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33652  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33663  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri di approvare le deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità (per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito) e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, mancato coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, violazione dei principi della delega - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione e al principio di legalità, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i "metodi" ed i "criteri", anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Invero, non sussiste la violazione del principio di legalità, poiché risultano correttamente individuate, attraverso il rinvio alle norme che le disciplinano, le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare. Non sono violati i criteri di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Né è necessario un coinvolgimento della Regioni mediante lo strumento dell'intesa, trattandosi di indicazioni metodologiche volte ad uniformare le attività di cui sopra. Infine, non pertinente e, quindi, non valido termine di paragone, risulta la norma sulla quale la ricorrente fonda la censura di eccesso di delega [l'art. 54, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998, che riguarda semplicemente la indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente].

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 57  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 54    co. 2  lett. b)