Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
33614
33615
33616
33617
33618
33619
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33637
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33664
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri di approvare le deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità (per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito) e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, mancato coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, violazione dei principi della delega - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri di approvare le deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità (per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito) e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, mancato coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, violazione dei principi della delega - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione e al principio di legalità, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i "metodi" ed i "criteri", anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Invero, non sussiste la violazione del principio di legalità, poiché risultano correttamente individuate, attraverso il rinvio alle norme che le disciplinano, le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare. Non sono violati i criteri di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Né è necessario un coinvolgimento della Regioni mediante lo strumento dell'intesa, trattandosi di indicazioni metodologiche volte ad uniformare le attività di cui sopra. Infine, non pertinente e, quindi, non valido termine di paragone, risulta la norma sulla quale la ricorrente fonda la censura di eccesso di delega [l'art. 54, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998, che riguarda semplicemente la indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente].
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione e al principio di legalità, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i "metodi" ed i "criteri", anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Invero, non sussiste la violazione del principio di legalità, poiché risultano correttamente individuate, attraverso il rinvio alle norme che le disciplinano, le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare. Non sono violati i criteri di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Né è necessario un coinvolgimento della Regioni mediante lo strumento dell'intesa, trattandosi di indicazioni metodologiche volte ad uniformare le attività di cui sopra. Infine, non pertinente e, quindi, non valido termine di paragone, risulta la norma sulla quale la ricorrente fonda la censura di eccesso di delega [l'art. 54, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998, che riguarda semplicemente la indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente].
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 54
co. 2 lett. b)