Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
33614
33615
33616
33617
33618
33619
33620
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33636
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33647
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33649
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33664
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, salve le competenze del Dipartimento della Protezione civile - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Puglia - Denunciata violazione di competenze amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto con il principio di salvaguardia della posizione regionale preesistente posto dalla legge delega - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente e non a quello del governo del territorio, salvezza delle competenze regionali in materia di protezione civile, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico, corrispondenza dei compiti censurati con altri già assegnati allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, salve le competenze del Dipartimento della Protezione civile - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Puglia - Denunciata violazione di competenze amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto con il principio di salvaguardia della posizione regionale preesistente posto dalla legge delega - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente e non a quello del governo del territorio, salvezza delle competenze regionali in materia di protezione civile, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico, corrispondenza dei compiti censurati con altri già assegnati allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Umbria, Liguria e Puglia. Invero, la disposizione impugnata - la quale attribuisce al Ministro dell'ambiente compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico - attenendo alla più generale attività di difesa del suolo e, in particolare, ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico che spesso interessano più Regioni, rientra nella materia tutela dell'ambiente e non in quella del governo del territorio, pur restando salve, per espressa previsione della norma censurata, le attribuzioni regionali in materia di protezione civile. Quanto al principio di leale collaborazione, la sua salvaguardia è assicurata dalla necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico. Infondato risulta pure il denunciato contrasto con l'art. 76 della Costituzione: riferendosi la disposizione impugnata all'attività di previsione e prevenzione funzionale allo specifico scopo della difesa del suolo, ne deriva che la norma non fa venir meno le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998 (che si riferiscono in generale all'attività di previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile).
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Umbria, Liguria e Puglia. Invero, la disposizione impugnata - la quale attribuisce al Ministro dell'ambiente compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico - attenendo alla più generale attività di difesa del suolo e, in particolare, ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico che spesso interessano più Regioni, rientra nella materia tutela dell'ambiente e non in quella del governo del territorio, pur restando salve, per espressa previsione della norma censurata, le attribuzioni regionali in materia di protezione civile. Quanto al principio di leale collaborazione, la sua salvaguardia è assicurata dalla necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico. Infondato risulta pure il denunciato contrasto con l'art. 76 della Costituzione: riferendosi la disposizione impugnata all'attività di previsione e prevenzione funzionale allo specifico scopo della difesa del suolo, ne deriva che la norma non fa venir meno le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998 (che si riferiscono in generale all'attività di previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 58
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 88
co. 1 lett. c)
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 88
co. 1 lett. z)
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 108
co. 1 lett. a)