Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33619  33620  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33632  33633  33634  33635  33636  33637  33638  33639  33640  33641  33642  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33652  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33663  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, salve le competenze del Dipartimento della Protezione civile - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Puglia - Denunciata violazione di competenze amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto con il principio di salvaguardia della posizione regionale preesistente posto dalla legge delega - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente e non a quello del governo del territorio, salvezza delle competenze regionali in materia di protezione civile, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico, corrispondenza dei compiti censurati con altri già assegnati allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Umbria, Liguria e Puglia. Invero, la disposizione impugnata - la quale attribuisce al Ministro dell'ambiente compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico - attenendo alla più generale attività di difesa del suolo e, in particolare, ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico che spesso interessano più Regioni, rientra nella materia tutela dell'ambiente e non in quella del governo del territorio, pur restando salve, per espressa previsione della norma censurata, le attribuzioni regionali in materia di protezione civile. Quanto al principio di leale collaborazione, la sua salvaguardia è assicurata dalla necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico. Infondato risulta pure il denunciato contrasto con l'art. 76 della Costituzione: riferendosi la disposizione impugnata all'attività di previsione e prevenzione funzionale allo specifico scopo della difesa del suolo, ne deriva che la norma non fa venir meno le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998 (che si riferiscono in generale all'attività di previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 58  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 88    co. 1  lett. c)

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 88    co. 1  lett. z)

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 108    co. 1  lett. a)