Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
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33616
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33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Esclusione, trattandosi di un potere riconducibile a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge n. 349 del 1986 - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Esclusione, trattandosi di un potere riconducibile a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge n. 349 del 1986 - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma attribuirebbe al Ministro dell'ambiente il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la norma censurata, disponendo che il Ministro dell'ambiente opera ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 349 del 1986, attribuisce al predetto organo un potere riconducibile non a quello di indirizzo, bensì a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma attribuirebbe al Ministro dell'ambiente il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la norma censurata, disponendo che il Ministro dell'ambiente opera ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 349 del 1986, attribuisce al predetto organo un potere riconducibile non a quello di indirizzo, bensì a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 58
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte