Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33619  33620  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33631  33632  33633  33634  33635  33637  33638  33639  33640  33641  33642  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33652  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33663  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze della Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Puglia - Denunciata limitazione del ruolo della Conferenza, in contrasto con il principio direttivo della legge delega che imponeva di valorizzare il ruolo degli organismi a composizione mista, violazione dei "principi generali" da questa richiamati, lesione del principio di leale collaborazione, mancata previsione dell'intesa (in luogo del parere della Conferenza) per la ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun piano triennale - Insussistenza, genericità o erroneità dei vizi denunciati - Presenza di adeguate forme di collaborazione istituzionale (formulazione di pareri, proposte ed osservazioni) - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Puglia. Non sussiste la violazione dell'art. 1, comma 9, lettera c), della legge di delega n. 308 del 2004, poiché tale disposizione non impone al Governo di conservare agli organismi a composizione mista Stato-Regioni tutte le attribuzioni che gli stessi vantavano in precedenza. Del tutto generica, poi, è la censura relativa al contrasto con i principi generali della legge di delegazione. La previsione, poi, da parte della norma censurata, di adeguate forme di collaborazione istituzionale (mediante la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni), esclude la violazione degli articoli 117 e 118, nonché del principio di leale collaborazione. Erroneo, infine, è il presupposto su cui si fonda la censura di violazione dell'art. 119 della Costituzione, non vertendosi in una materia di competenza legislativa concorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 59  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 9  lett. c)