Processo amministrativo - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione di ammissibilità della domanda - Istanza di prelievo nei termini prescritti - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali con riferimento al diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 196002).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Bologna, sez. terza civile, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui dispone - attraverso il richiamo all'art. 1-ter, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015 - l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo nel caso di mancata presentazione, quale rimedio preventivo, dell'istanza di prelievo (art. 71, comma 2, cod. proc. amm.) almeno sei mesi prima che sia trascorso il termine ragionevole ex art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001. L'istanza di prelievo, presentata successivamente all'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, ha la finalità di ottenere una deroga al criterio cronologico che regola l'ordine di fissazione della trattazione dei ricorsi. A seguito della novella del 2005, il possibile e nuovo effetto nascente dall'accoglimento dell'istanza è così quello di definire in camera di consiglio, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata. Tale rimedio non ha più una funzione puramente dichiarativa, in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l'utilizzo di un modello procedimentale alternativo. Dunque, esso costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio. Né contrasta con l'effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. Si attua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte EDU, e l'esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. L'attribuzione al collegio adìto della scelta sul modello procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall'istanza, con il pieno dispiegarsi dell'attività difensiva, alla luce della complessità della vicenda controversa. (Precedenti: S. 175/2021 - mass. 44148; S. 121/2020 - mass. 42577; S. 34/2019 - mass. 41216; S. 88/2018 - mass. 40124).