Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33619  33620  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33631  33632  33633  33634  33635  33636  33637  33638  33639  33640  33642  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33652  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33663  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista cessazione immediata delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Marche ed Emilia-Romagna - Paventata interruzione di ogni attività in materia di risorse idriche sino all'entrata in funzione delle nuove Autorità di bacino distrettuale, con lesione di attribuzioni regionali e principi costituzionali - Sopravvenute disposizioni di proroga delle vecchie Autorità di bacino e di salvezza degli atti da esse posti in essere - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, alle attribuzioni regionali previste dallo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche. Premesso, infatti, che le ricorrenti individuano i vizi di incostituzionalità nel fatto che la norma impugnata stabiliva la cessazione immediata delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, interrompendo così ogni attività in materia di risorse idriche sino all'entrata in funzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, va osservato, invece, che la normativa successiva alla disposizione censurata ha, invece, prorogato le vecchie Autorità di bacino, con salvezza degli atti da esse poste in essere. Con la conseguenza che è venuto, quindi, meno il rischio che la norma medesima possa causare la lesione paventata dalle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 63  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

statuto regione Valle d'Aosta  art. 

Altri parametri e norme interposte