Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
33614
33615
33616
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33618
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33664
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Basilicata - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, delle attribuzioni amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto della disciplina censurata con la finalità di "riordino" della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, rispondenza della redistribuzione delle competenze amministrative al carattere anche innovativo della delega ed al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Basilicata - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, delle attribuzioni amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto della disciplina censurata con la finalità di "riordino" della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, rispondenza della redistribuzione delle competenze amministrative al carattere anche innovativo della delega ed al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata. Innanzitutto, non sussiste la violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione censurata, che istituisce e definisce le funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, attiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, nonché prevede - in considerazione del fatto che le competenze di tale nuovo organismo possono avere indirettamente conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio) - un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Non sussiste, poi, il dedotto contrasto della disposizione impugnata con la finalità di riordino della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, poiché la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative risponde al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata. Innanzitutto, non sussiste la violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione censurata, che istituisce e definisce le funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, attiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, nonché prevede - in considerazione del fatto che le competenze di tale nuovo organismo possono avere indirettamente conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio) - un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Non sussiste, poi, il dedotto contrasto della disposizione impugnata con la finalità di riordino della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, poiché la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative risponde al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 63
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. e)
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art.