Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33619  33620  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33631  33632  33633  33634  33635  33636  33637  33638  33639  33640  33641  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33652  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33663  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Basilicata - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, delle attribuzioni amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto della disciplina censurata con la finalità di "riordino" della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, rispondenza della redistribuzione delle competenze amministrative al carattere anche innovativo della delega ed al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata. Innanzitutto, non sussiste la violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione censurata, che istituisce e definisce le funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, attiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, nonché prevede - in considerazione del fatto che le competenze di tale nuovo organismo possono avere indirettamente conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio) - un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Non sussiste, poi, il dedotto contrasto della disposizione impugnata con la finalità di riordino della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, poiché la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative risponde al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 63  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. e)

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art.