Legge - In genere - Annullamento di disposizioni abrogatrici - Reviviscenza delle disposizioni abrogate - Condizioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la sostituzione di disposizione che regolamenta l'applicazione di un'imposta sostitutiva sull'aumento di valore delle quote di capitale della Banca d'Italia rivalutate). (Classif. 141001).
Il fenomeno della reviviscenza delle norme è circoscritto a casi tassativi, corrispondenti alle ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni, di annullamento di una disposizione legislativa per vizio procedurale e di declaratoria di illegittimità costituzionale di singole parole di una disposizione. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 220/2021 - mass. 44293; S. 95/2020; S. 106/2018 - mass.40747; S. 10/2018 - mass. 39714; S. 218/2015; S. 148/2016; S. 23/2016; S. 32/2014; S. 58/2006; O. 184/2017 - mass. 39996).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost. dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nella versione originaria, che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in tre soluzioni, pari al 12% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. L'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non ha disposto la mera abrogazione del comma 148, ma ne ha integralmente sostituito il contenuto, sicché l'eventuale annullamento della disposizione risultante dalla sostituzione non produrrebbe l'effetto di far tornare in vita quella precedente, per cui il giudice a quo non sarebbe comunque chiamato a farne applicazione).