Sentenza 108/2023 (ECLI:IT:COST:2023:108)
Massima numero 45552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/04/2023;  Decisione del  05/04/2023
Deposito del 01/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45553  45554  45555


Titolo
Legge - In genere - Annullamento di disposizioni abrogatrici - Reviviscenza delle disposizioni abrogate - Condizioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la sostituzione di disposizione che regolamenta l'applicazione di un'imposta sostitutiva sull'aumento di valore delle quote di capitale della Banca d'Italia rivalutate). (Classif. 141001).

Testo

Il fenomeno della reviviscenza delle norme è circoscritto a casi tassativi, corrispondenti alle ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni, di annullamento di una disposizione legislativa per vizio procedurale e di declaratoria di illegittimità costituzionale di singole parole di una disposizione. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 220/2021 - mass. 44293; S. 95/2020; S. 106/2018 - mass.40747; S. 10/2018 - mass. 39714; S. 218/2015; S. 148/2016; S. 23/2016; S. 32/2014; S. 58/2006; O. 184/2017 - mass. 39996).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost. dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nella versione originaria, che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in tre soluzioni, pari al 12% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. L'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non ha disposto la mera abrogazione del comma 148, ma ne ha integralmente sostituito il contenuto, sicché l'eventuale annullamento della disposizione risultante dalla sostituzione non produrrebbe l'effetto di far tornare in vita quella precedente, per cui il giudice a quo non sarebbe comunque chiamato a farne applicazione).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2013  n. 133  art. 6  co. 6

legge  29/01/2014  n. 5  art.   co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 148

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte