Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - In particolare, contenuti, efficacia vincolante, termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Umbria - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione dei principi direttivi della legge delega, delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, assenza di idoneità lesiva delle disposizioni relative al contenuto del piano di bacino, legittimità dei vincoli alle discipline regionali - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, in particolare commi 3, lettere d), n. 4, e), h), p), r), 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Marche ed Umbria. Non sussiste la violazione dell'art. 117 Cost., poiché le previsioni censurate attengono alla materia della tutela dell'ambiente (il piano di bacino costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque) e prevedono un adeguato coinvolgimento della Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Prive di concreta idoneità lesiva delle attribuzioni regionali, poi, si rivelano le specifiche disposizioni censurate. In particolare, riguardo le prescrizioni sull'efficacia del piano di bacino (contenute nell'art. 65, comma 4), queste, al pari di quelle che prevedono il termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo, sono espressione della generale caratteristica delle norme in materia di tutela dell'ambiente che funzionano da limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano negli ambiti di loro competenza. Non sussiste, infine, la denunciata lesione dell'art. 76 della Costituzione: quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito, infatti, che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a quest'ultimo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente.
In senso analogo, vedi le sentenze, citate, n. 12/2009 e n. 104/2008.