Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33619  33620  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33631  33632  33633  33634  33635  33636  33637  33638  33639  33640  33641  33642  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33663  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - In particolare, contenuti, efficacia vincolante, termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Umbria - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione dei principi direttivi della legge delega, delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, assenza di idoneità lesiva delle disposizioni relative al contenuto del piano di bacino, legittimità dei vincoli alle discipline regionali - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, in particolare commi 3, lettere d), n. 4, e), h), p), r), 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Marche ed Umbria. Non sussiste la violazione dell'art. 117 Cost., poiché le previsioni censurate attengono alla materia della tutela dell'ambiente (il piano di bacino costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque) e prevedono un adeguato coinvolgimento della Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Prive di concreta idoneità lesiva delle attribuzioni regionali, poi, si rivelano le specifiche disposizioni censurate. In particolare, riguardo le prescrizioni sull'efficacia del piano di bacino (contenute nell'art. 65, comma 4), queste, al pari di quelle che prevedono il termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo, sono espressione della generale caratteristica delle norme in materia di tutela dell'ambiente che funzionano da limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano negli ambiti di loro competenza. Non sussiste, infine, la denunciata lesione dell'art. 76 della Costituzione: quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito, infatti, che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a quest'ultimo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente.

In senso analogo, vedi le sentenze, citate, n. 12/2009 e n. 104/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 65  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 65  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 65  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 65  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 65  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 65  co. 4

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 65  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte