Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
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33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Destinazione di una quota minima complessiva degli stanziamenti a determinate categorie di interventi ed attività - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione della competenza legislativa concorrente e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Attinenza della previsione a materia di competenza statale esclusiva, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Destinazione di una quota minima complessiva degli stanziamenti a determinate categorie di interventi ed attività - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione della competenza legislativa concorrente e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Attinenza della previsione a materia di competenza statale esclusiva, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo la quota minima complessiva degli stanziamenti che deve essere destinata a determinate categorie di interventi ed attività, non lede i precetti costituzionali invocati dalla ricorrente, perché esso interviene in materia di competenza esclusiva dello Stato e il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo la quota minima complessiva degli stanziamenti che deve essere destinata a determinate categorie di interventi ed attività, non lede i precetti costituzionali invocati dalla ricorrente, perché esso interviene in materia di competenza esclusiva dello Stato e il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 69
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte