Tributi - Imposte - Aumento del capitale sociale della Banca d'Italia - Conseguente trattamento contabile e fiscale per i partecipanti al capitale - Obbligo di iscrivere le quote di partecipazione nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione - Applicazione ai maggiori valori iscritti nel bilancio di un'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi, a seguito di ulteriore novella, in unica soluzione, pari al 26 per cento del valore nominale delle quote - Denunciata violazione dell'iniziativa economica privata - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255029).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale ha previsto che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto L'ordinanza di rimessione è priva di una autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato; il rimettente infatti non dà conto in alcun modo delle ragioni per cui la lamentata immediatezza della tassazione, con un'aliquota comunque inferiore a quella ordinaria (del 26 a fronte di quella ordinaria del 27,5%), inciderebbe sulla libertà di iniziativa economica. Né tale conseguenza sarebbe, in alcun altro modo, nemmeno implicitamente desumibile dal tenore della censura. (Precedenti: S. 237/2021 - mass. 44419; S. 54/2020 - mass. 41658).