Sentenza 149/2023 (ECLI:IT:COST:2023:149)
Massima numero 45652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 18/07/2023; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Lavoro irregolare - Stipula di contratto di lavoro subordinato con cittadini italiani o stranieri o per l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso - Istanza presentata da datori di lavoro stranieri - Condizioni - Possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che essere regolarmente soggiornanti in Italia - Disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 138009).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione censurata dal TAR Liguria, sez. seconda, risulta manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo. L’emersione del lavoro svolto “in nero” - che nel caso di cittadini stranieri si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia - persegue infatti uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro. La norma censurata, al contrario, riducendo eccessivamente la “platea” dei datori di lavori abilitati ad attivare la procedura di emersione prevista dal censurato art. 103, comma 1, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d’inedita difficoltà. Richiedendo al datore di lavoro che non sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea il permesso di soggiorno di lungo periodo, essa restringe eccessivamente, in modo non ragionevole, l’ambito dei soggetti che possono presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, ostacolando così la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore, ossia la più ampia emersione del lavoro “nero”. (Precedenti: S. 88/2023 - mass. 45489; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 172/2012 - mass. 36465).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte