Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
33614
33615
33616
33617
33618
33619
33620
33621
33622
33623
33624
33625
33626
33627
33628
33629
33630
33631
33632
33633
33634
33635
33636
33637
33638
33639
33640
33641
33642
33643
33644
33645
33646
33647
33648
33649
33650
33651
33652
33653
33654
33655
33656
33657
33658
33659
33660
33661
33663
33664
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Ripartizione degli stanziamenti tra amministrazioni statali e Regioni ad opera del Comitato dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione in ambiti normativi ed amministrativi di spettanza regionale - Esclusione, trattandosi di finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Ripartizione degli stanziamenti tra amministrazioni statali e Regioni ad opera del Comitato dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione in ambiti normativi ed amministrativi di spettanza regionale - Esclusione, trattandosi di finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, gli stanziamenti che, a norma della disposizione censurata sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento, sono finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente). La previsione della necessità del parere della Conferenza Stato-Regioni rispetta, dunque, il principio di leale collaborazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, gli stanziamenti che, a norma della disposizione censurata sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento, sono finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente). La previsione della necessità del parere della Conferenza Stato-Regioni rispetta, dunque, il principio di leale collaborazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 72
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte