Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33619  33620  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33631  33632  33633  33634  33635  33636  33637  33638  33639  33640  33641  33642  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33652  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Adozione e approvazione del programma nazionale di intervento per il triennio - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, contrasto con i principi direttivi della legge delega che imponevano il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Coinvolgimento delle Regioni assicurato dalla necessità del previo parere della Conferenza unificata risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lettera b ), del Codice dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'approvazione del programma nazionale di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, rende infondata la questione, essendo ormai prevista una forma di collaborazione istituzionale con le Regioni che, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia, non richiede l'intesa. Quanto poi alla ripartizione degli stanziamenti, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo che già prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 72  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte