Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
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33615
33616
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33618
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33656
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33663
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, del potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione, avendo le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, del potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione, avendo le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, del dl.gs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, pur attribuendo la disposizione censurata al Ministero dell'ambiente il potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestano grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, essa stabilisce, tuttavia, che ciò avvenga su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Con la conseguenza che non sussiste, pertanto, alcuna lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, esercitando le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, del dl.gs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, pur attribuendo la disposizione censurata al Ministero dell'ambiente il potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestano grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, essa stabilisce, tuttavia, che ciò avvenga su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Con la conseguenza che non sussiste, pertanto, alcuna lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, esercitando le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 72
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte