Sentenza 233/2009 (ECLI:IT:COST:2009:233)
Massima numero 33669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33666  33667  33668  33670  33671  33672  33673  33674  33675  33676  33677  33678  33679


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Individuazione degli obiettivi da perseguire nella disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione di prerogative regionali in ambiti di legislazione concorrente, nonché del principio di leale collaborazione - Genericità della censura, mancata specificazione degli aspetti ritenuti lesivi delle prerogative regionali - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, avendo la ricorrente formulato una censura di carattere generico e avendo, altresì, omesso di evidenziare gli aspetti specifici ritenuti lesivi delle prerogative regionali.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 73  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte