Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Elencazione degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio nella materia di legislazione concorrente del "governo del territorio", violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni - Esclusione, non essendo lo Stato vincolato a stabilire solo norme di principio nella materia ambientale quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. L'elencazione, da parte della norma censurata, degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, non viola le prerogative regionali nella materia concorrente del "governo del territorio" ovvero, in subordine, il principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni, poiché la previsione degli strumenti è formulata a livello generale, organizzativo, al fine di assicurare standard omogenei sul territorio nazionale, in ordine alle modalità di conseguimento degli obiettivi. Inoltre, nella materia ambientale, lo Stato non è vincolato a stabilire solo norme di principio quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio.
Sul riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni nella materia ambientale, v., citate, sentenze n. 62/2005, n. 12 e 61/2009.