Sentenza 233/2009 (ECLI:IT:COST:2009:233)
Massima numero 33670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33666  33667  33668  33669  33671  33672  33673  33674  33675  33676  33677  33678  33679


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Elencazione degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio nella materia di legislazione concorrente del "governo del territorio", violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni - Esclusione, non essendo lo Stato vincolato a stabilire solo norme di principio nella materia ambientale quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. L'elencazione, da parte della norma censurata, degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, non viola le prerogative regionali nella materia concorrente del "governo del territorio" ovvero, in subordine, il principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni, poiché la previsione degli strumenti è formulata a livello generale, organizzativo, al fine di assicurare standard omogenei sul territorio nazionale, in ordine alle modalità di conseguimento degli obiettivi. Inoltre, nella materia ambientale, lo Stato non è vincolato a stabilire solo norme di principio quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio.

Sul riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni nella materia ambientale, v., citate, sentenze n. 62/2005, n. 12 e 61/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 73  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte