Sentenza 108/2023 (ECLI:IT:COST:2023:108)
Massima numero 45554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/04/2023; Decisione del
05/04/2023
Deposito del 01/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Titolo
Tributi - Imposte - Aumento del capitale sociale della Banca d'Italia - Conseguente trattamento contabile e fiscale per i partecipanti al capitale - Obbligo di iscrivere le quote di partecipazione nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione - Applicazione ai maggiori valori iscritti nel bilancio di un'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi, a seguito di ulteriore novella, in unica soluzione, pari al 26 per cento del valore nominale delle quote - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché della iniziativa economica privata - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255029).
Tributi - Imposte - Aumento del capitale sociale della Banca d'Italia - Conseguente trattamento contabile e fiscale per i partecipanti al capitale - Obbligo di iscrivere le quote di partecipazione nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione - Applicazione ai maggiori valori iscritti nel bilancio di un'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi, a seguito di ulteriore novella, in unica soluzione, pari al 26 per cento del valore nominale delle quote - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché della iniziativa economica privata - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255029).
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale ha previsto che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il giudice a quo non chiarisce le ragioni per cui la supposta retroattività della normativa censurata, relativa all'innalzamento dell'aliquota e alle meno favorevoli modalità di pagamento dell'imposta, violerebbe i parametri invocati. Né, del resto, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, è possibile colmare tali lacune facendo ricorso alle integrazioni al riguardo ricavabili dalle memorie delle parti costituite. Né è indicata la pertinenza dell'invocato parametro dell'art. 41 Cost., che così risulta inconferente. (Precedenti: S. 237/2021 - mass. 44419; S. 239/2019 - mass. 41413).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale ha previsto che, a seguito dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il giudice a quo non chiarisce le ragioni per cui la supposta retroattività della normativa censurata, relativa all'innalzamento dell'aliquota e alle meno favorevoli modalità di pagamento dell'imposta, violerebbe i parametri invocati. Né, del resto, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, è possibile colmare tali lacune facendo ricorso alle integrazioni al riguardo ricavabili dalle memorie delle parti costituite. Né è indicata la pertinenza dell'invocato parametro dell'art. 41 Cost., che così risulta inconferente. (Precedenti: S. 237/2021 - mass. 44419; S. 239/2019 - mass. 41413).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/11/2013
n. 133
art. 6
co. 6
legge
29/01/2014
n. 5
art.
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 148
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 4
co. 12
legge
23/06/2014
n. 89
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte