Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizioni rilevanti nella materia - Definizioni di "agglomerato" e di "sostanze pericolose" - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevolezza, contrasto con la normativa comunitaria e con il principio di salvaguardia dell'ambiente enunciato dalla legge delega, compromissione della attività legislativa e amministrativa della Regione con aggravio di oneri finanziari sul bilancio regionale - Censure non attinenti al riparto di competenze, bensì alle scelte di merito dello Stato in materia ambientale, e dunque qualificabili come tentativo di interferenza nella sfera legislativa esclusiva dello Stato - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, lettera n) e comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria, in quanto le censure formulate non attengono al riparto di competenze, bensì alle scelte di merito dello Stato in materia ambientale, e dunque qualificabili come tentativo di interferenza nella sfera legislativa esclusiva dello Stato. (Nella specie, la ricorrente paventa una diminuzione delle difese delle condizioni di inquinamento che la nuova impostazione concettuale delle definizioni statali determinerebbe che, tuttavia, non ridonda sulle competenze regionali. Ciò, secondo la Corte, vale a discutere le scelte di merito dello Stato nell'esercizio delle sue prerogative di fissazione di livelli in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema).
Sull'inammissibilità di censure non ridondanti in lesioni di competenze regionali, v., citate, sentenze n. 104/2008, n. 32/2006 e n. 307/2003.