Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Attuazione delle direttive comunitarie di modifica di modalità esecutive - Adozione con decreti ministeriali dei correttivi da inserire negli Allegati alla Parte III del codice dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle prerogative delle Regioni in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie, invasione della potestà regolamentare delle Regioni, violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Esclusione - Allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. Premesso, infatti, che nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie, l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale - la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - è comunque giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali.
Sul potere dello Stato di dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di potestà legislativa esclusiva, v. citate, sentenze n. 399/2006 e n. 412/2001 (in materia di disciplina degli scarichi).
In tema di allocazione della funzione amministrativa che abbia per oggetto materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, v. citate sentenze n. 88/2009 e n. 62/2005; n. 401/2007, con particolare riguardo alla disciplina dell'ambiente.
Sul potere statuale di emanare regolamenti nelle materie di competenza esclusiva, v., citata, sentenza n. 401/2007.