Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Obblighi per le Regioni di divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmissione al Dipartimento tutela acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del codice dell'ambiente e della normativa comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, per mancata destinazione di risorse aggiuntive a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei nuovi compiti - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione, attesa la possibilità che i costi delle operazioni vengano regolati in decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche. Ed invero, allorché lo Stato si avvalga di uffici regionali (nella specie per la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmissione all'APAT dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del codice dell'ambiente e della normativa comunitaria), il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni (sotto il profilo della ricaduta degli oneri economici derivanti sul bilancio) è assicurato dalla possibilità che i costi delle operazioni vengano regolati in un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Sul diritto di accesso e competenza dello Stato in ordine alla fissazione dei livelli essenziali di tutela anche in attuazione della normativa comunitaria, v., citata, sentenza n. 399/2005.
Sul carattere tecnico del coordinamento esercitato dall'APAT, v., citata, sentenza n. 356/1994.
Nel senso che l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni rappresentano, in realtà, modalità attraverso le quali si esplica, ad un livello minimo, la leale collaborazione tra Stato e Regioni, al fine di garantire il più efficiente esercizio delle rispettive attribuzioni, v., citata, semtenza n. 42/2006.
Sull'art. 119 della Costituzione, v., citata, sentenza n. 145/2008
Sull'intesa quale forma di rispetto dell'autonomia delle Regioni allorché lo Stato si avvalga di uffici regionali, v., citata, sentenza n. 408/1998.