Sentenza 233/2009 (ECLI:IT:COST:2009:233)
Massima numero 33677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33666  33667  33668  33669  33670  33671  33672  33673  33674  33675  33676  33678  33679


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Marche e Toscana - Denunciata retrocessione di competenza già interamente attribuita alle Regioni, violazione di competenze legislative residuali e amministrative delle Regioni - Esclusione - Ascrivibilità della molluschicoltura all'ambito materiale della pesca, nella quale concorrono anche competenze statali, con conseguente necessità di applicare il principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana. Ed invero, premesso che la molluschiocoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca, costituendo, pertanto, materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, la necessità dell'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali è giustificata dal fatto che la disposizione censurata ha ad oggetto le acque marine e costiere, ragione per la quale - a differenza delle acque dolci interne che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento - sono coinvolti interessi cui sovraintendono organi statali, nonché esigenze di tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti, tra le quali, in particolare, quella della "tutela dell'alimentazione".

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 87  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  26/05/2004  n. 153  art. 1    co. 2  

decreto legislativo  26/05/2004  n. 153  art. 1    co. 7  

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 21  

decreto legislativo  04/08/2008  n. 148  art.