Sentenza 233/2009 (ECLI:IT:COST:2009:233)
Massima numero 33678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33666  33667  33668  33669  33670  33671  33672  33673  33674  33675  33676  33677  33679


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Evocazione di parametri diversi da quelli compresi nel titolo V della Costituzione - Possibilità, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali - Denunciata inosservanza dei principi e criteri direttivi di una legge delega finalizzata al riordino delle competenze - Ammissibilità della censura.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, potendo le Regioni invocare parametri diversi da quelli compresi nel titolo V della Parte II della Costituzione, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali (in motivazione la Corte ha precisato che la violazione di principi della legge delega può sortire questo effetto, ove la delega sia finalizzata al riordino delle competenze).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 87  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8