Sentenza 233/2009 (ECLI:IT:COST:2009:233)
Massima numero 33679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciato eccesso di delega, per inosservanza del principio di rispetto delle competenze già attribuite alle Regioni dalla legislazione previgente - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciato eccesso di delega, per inosservanza del principio di rispetto delle competenze già attribuite alle Regioni dalla legislazione previgente - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'artt. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in quanto la disposizione censurata non comporta un ridimensionamento del ruolo regionale rispetto alle norme di riparto vigenti in materia, giacché «la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione, nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi» rientrava già tra i compiti di rilievo nazionale, di cui all'art. 80, lettera q), del d.lgs. n. 112 del 1998, il cui rispetto è posto come criterio direttivo dalla legge delega (art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004). E se la designazione, nell'àmbito delle acque marine costiere e salmastre, di quelle da tutelare, anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura (con formulazione normativa anche testualmente coincidente con il nuovo art. 87 del d.lgs. n. 152 del 2006), era attribuita alle Regioni dall'abrogato art. 14 del d.lgs. n. 152 del 1999, il compito del Codice dell'ambiente è proprio quello del «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie», e tra queste (lettera b), la «tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'artt. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in quanto la disposizione censurata non comporta un ridimensionamento del ruolo regionale rispetto alle norme di riparto vigenti in materia, giacché «la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione, nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi» rientrava già tra i compiti di rilievo nazionale, di cui all'art. 80, lettera q), del d.lgs. n. 112 del 1998, il cui rispetto è posto come criterio direttivo dalla legge delega (art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004). E se la designazione, nell'àmbito delle acque marine costiere e salmastre, di quelle da tutelare, anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura (con formulazione normativa anche testualmente coincidente con il nuovo art. 87 del d.lgs. n. 152 del 2006), era attribuita alle Regioni dall'abrogato art. 14 del d.lgs. n. 152 del 1999, il compito del Codice dell'ambiente è proprio quello del «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie», e tra queste (lettera b), la «tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 87
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. b)
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 80