Sentenza 151/2023 (ECLI:IT:COST:2023:151)
Massima numero 45706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 18/07/2023; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  45707  45708  45709  45710  45711


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità di una motivazione non implausibile del rimettente in ordine all'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Esclusione della sua identificazione con l'utilità concreta per le parti di detto giudizio. (Classif. 112005).

Testo

La valutazione del giudice a quo sulla rilevanza supera il vaglio di ammissibilità allorché il rimettente illustri in modo non implausibile le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale; né l’assenza di una concreta influenza della decisione resa dalla Corte costituzionale nel giudizio a quo può assumere rilievo alla luce della mancata utilità per le parti, considerato che questo è un aspetto che non spiega alcun effetto sulla rilevanza. (Precedenti: S. 88/2022 – mass. 44803; S. 172/2021 – mass. 44072; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 254/2020 – mass. 43014; S. 85/2020 – mass. 43539; S. 105/2018 – mass. 40768).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte