Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33699  33700  33701  33702  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privi di potestà legislativa - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale.

Sull'inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v. le citate sentenze n. 405/2008 e n. 469/2005, nonché le sentenze n. 232/2009 e n. 233/2009.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte