Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Incompleto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva 85/337/CEE - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata lesione delle prerogative regionali in materia di attuazione delle direttive comunitarie - Mancata indicazione dell'ambito di competenza regionale leso e indicazione generica dell'incidenza che la violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Incompleto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva 85/337/CEE - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata lesione delle prerogative regionali in materia di attuazione delle direttive comunitarie - Mancata indicazione dell'ambito di competenza regionale leso e indicazione generica dell'incidenza che la violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'Allegato III alla parte seconda del medesimo d.lgs., censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo e quinto, Cost., dalla Regione Piemonte, laddove non contiene il completo ed esatto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, poiché la ricorrente ha indicato solo genericamente l'incidenza che l'asserita violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato sulle proprie competenze legislative, né ha precisato l'ambito di competenza regionale che sarebbe stato leso e che l'avrebbe legittimata alla diretta attuazione del diritto comunitario, tralasciando di specificare, altresì, i progetti in relazione ai quali sarebbe riscontrabile la mancata rispondenza rispetto a quelli contemplati a livello comunitario.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'Allegato III alla parte seconda del medesimo d.lgs., censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo e quinto, Cost., dalla Regione Piemonte, laddove non contiene il completo ed esatto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, poiché la ricorrente ha indicato solo genericamente l'incidenza che l'asserita violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato sulle proprie competenze legislative, né ha precisato l'ambito di competenza regionale che sarebbe stato leso e che l'avrebbe legittimata alla diretta attuazione del diritto comunitario, tralasciando di specificare, altresì, i progetti in relazione ai quali sarebbe riscontrabile la mancata rispondenza rispetto a quelli contemplati a livello comunitario.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 27/06/1985
n. 337
art.