Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione da tale valutazione dei progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile e ad opere temporanee - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ed Emilia-Romagna - Dedotto eccesso di delega nonchè contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117, commi primo e quinto, Cost., dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna, nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo. Premesso che le ricorrenti, pur considerando pienamente satisfattiva delle proprie ragioni la disciplina contenuta nel d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, hanno comunque sostenuto che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la possibilità che l'impugnata disciplina abbia prodotto medio tempore qualche effetto, assume valore assorbente l'insussistenza della dedotta violazione del diritto comunitario, poiché la direttiva n. 85/337/CEE non inibisce allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, di prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo.