Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle finalità di tale valutazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del diritto comunitario - Mancata indicazione dell'incidenza che la violazione del diritto comunitario avrebbe sulle attribuzioni della ricorrente - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost. e alla direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui vengono disciplinate le finalità della VIA, stabilendosi che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra l'altro, assicurare che «per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale». In proposito, non risulta svolta alcuna argomentazione in ordine all'incidenza della presunta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.