Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33699  33700  33701  33702  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle finalità di tale valutazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del diritto comunitario - Mancata indicazione dell'incidenza che la violazione del diritto comunitario avrebbe sulle attribuzioni della ricorrente - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost. e alla direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui vengono disciplinate le finalità della VIA, stabilendosi che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra l'altro, assicurare che «per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale». In proposito, non risulta svolta alcuna argomentazione in ordine all'incidenza della presunta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 24  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  27/06/1985  n. 337  art.