Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega nonché lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche, in quanto dispongono che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Innanzitutto, non sussiste il denunciato eccesso di delega, considerato che già l'art. 71, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998 (i cui contenuti sono applicabili come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004) attribuiva alla competenza dello Stato, tra l'altro, «le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni». Deve, altresì, escludersi la violazione dell'art. 117 Cost., poiché la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.; e, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento disciplinato dalle censurate disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale. Né il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto. Non sussiste, infine, l'asserita violazione dell'art. 118 Cost. poiché, fermo restando che l'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti «localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni», spetta al legislatore nazionale, in materia di competenza esclusiva dello Stato, attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo; e l'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni.
Circa l'applicabilità dei contenuti del d.lgs. n. 112 del 1998 come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004, v. la citata sentenza n. 225/2009.
In relazione alla circostanza che la legge di delega n. 308 del 2004 si riferisce al d.lgs. n. 112 del 1998, ma non anche ad atti amministrativi emanati, tra l'altro, prima della novella costituzionale del 2001, che ha innovato il Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. la citata sentenza n. 90/2006.
Sulla rilevanza del principio di leale collaborazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi, v. le citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.