Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Sottoposizione alla VIA statale anche dei progetti localizzati sul territorio di più Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure e omessa indicazione dell'ambito di spettanza regionale leso - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, laddove prevedono la VIA per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui includessero «non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (...) che semplicemente "incidano" nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale», poiché la ricorrente ha omesso di indicare l'ambito materiale di propria spettanza che verrebbe compromesso dalla norma impugnata e si è limitata a formulare censure generiche.