Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33699  33700  33701  33702  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede regionale - Ipotizzato obbligo delle Regioni di attribuire il compito all'ente titolare del potere autorizzatorio - Ricorso delle Regioni Marche e Toscana - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi». Entrambe le ricorrenti, con le memorie difensive depositate in giudizio, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione della detta disposizione a seguito della sua abrogazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte