Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede regionale - Ipotizzato obbligo delle Regioni di attribuire il compito all'ente titolare del potere autorizzatorio - Ricorso delle Regioni Marche e Toscana - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede regionale - Ipotizzato obbligo delle Regioni di attribuire il compito all'ente titolare del potere autorizzatorio - Ricorso delle Regioni Marche e Toscana - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi». Entrambe le ricorrenti, con le memorie difensive depositate in giudizio, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione della detta disposizione a seguito della sua abrogazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 25
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte