Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Puglia - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, in quanto prevede, in sede di disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA, che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». La ricorrente, con la memoria difensiva depositata in giudizio, ha fatto presente di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito dopo l'avvenuta abrogazione dell'impugnata disposizione.