Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali e contrasto con la direttiva 85/337/CEE - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto prevede, in sede di disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA, che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati». Il denunciato contrasto con la normativa comunitaria è insussistente poiché la direttiva n. 85/337/CEE ha enunciato il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell'esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell'iter procedimentale, in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell'Unione. Nella specie, il legislatore statale, rispettando l'obiettivo posto a livello europeo, si è limitato ad esonerare il committente o proponente l'opera o l'intervento dall'attivare forme di coinvolgimento degli enti interessati in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate nella prima parte della disposizione impugnata.