Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Spese pluriennali a carattere continuativo - Obbligo di contestuale quantificazione e copertura - Estensione dell'obbligo alle spese facoltative - Esclusione - Possibilità di quantificare il relativo onere annuo nelle leggi di bilancio dei singoli esercizi (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Abruzzo che, per coprire il fabbisogno finanziario derivante dall'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, rinvia, per la copertura degli anni successivi al 2022, alle future leggi di bilancio annuali). (Classif. 036005).
L’obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri gravanti sugli esercizi finanziari futuri riguarda le sole leggi che, per intrinseca natura o per espresso dettato normativo, generano una spesa obbligatoria; infatti, in caso di spesa non obbligatoria la scelta di compiere o meno l’attività onerosa va rinnovata per ogni nuovo esercizio finanziario, con conseguente autorizzazione alla spesa.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dell’art. 14, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2022 che, per coprire il fabbisogno finanziario derivante dal recupero, la promozione e la valorizzazione dei siti dismessi e dei beni connessi alla cessata attività mineraria – dopo aver stanziato, ai commi 1 e 2, la somma di € 80.000,00 per l’esercizio 2022 – rinvia, per la copertura della spesa successiva, alle singole leggi di bilancio annuale. Tale modus operandi è coerente sia con il fatto che la legge in esame presuppone un’attuazione progressiva della composita attività di recupero delle miniere dismesse sia con l’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale l’obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri gravanti sugli esercizi finanziari futuri non riguarda le leggi che generino una spesa non obbligatoria. Rimane fermo che la realizzazione di ogni successivo progetto indicato nel programma dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura). (Precedente: S. 48/2023 – mass. 45378)