Sentenza 83/2025 (ECLI:IT:COST:2025:83)
Massima numero 46777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  20/05/2025;  Decisione del  20/05/2025
Deposito del 20/06/2025; Pubblicazione in G. U. 25/06/2025
Massime associate alla pronuncia:  46778  46779


Titolo
Reati e pene - In genere - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da otto a quattordici anni, a seguito di novella legislativa - Possibilità che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Violazione dei principi di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore con la trasformazione dello sfregio e della deformazione permanenti al viso da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie autonoma corrisponde a una valida ratio di tutela della persona, per la peculiare dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno, e ciò vale a giustificarne la severità anche in rapporto ad altre fattispecie pure lesive della integrità e dignità della persona. Tuttavia, a fronte dell’eccezionale asprezza del minimo edittale (otto anni di reclusione) e della gamma multiforme di condotte riconducibili alla fattispecie (riferibili anche a lesioni di modesta entità, procurate in contesti di aggressività minore o occasionale, e senza dolo intenzionale), è costituzionalmente necessario introdurre una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare l’applicazione della pena per evitare che, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contraria al principio di personalizzazione e inidonea alla funzione rieducativa. In mancanza di una differente grandezza di riferimento, il temperamento per i fatti di lieve entità deve essere operato tramite la previsione di una circostanza attenuante ad effetto comune che restituisca alla norma censurata dai GUP dei Tribunali di Taranto, di Bergamo e di Catania la necessaria flessibilità applicativa. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 583  co. 1

legge  19/07/2019  n. 69  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte