Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa "di estremo dettaglio" - Improponibilità della dicotomia "norme di principio-norme di dettaglio", vertendosi in materia di esclusiva competenza dello Stato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente la fase introduttiva del procedimento di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». Vertendosi in una materia (quale è quella della tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non può rilevare la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio», poiché tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni.
In merito alla riferibilità della dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» alle materie di competenza legislativa concorrente, v. la citata sentenza n. 401/2007.