Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsto obbligo del committente di depositare il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale presso gli uffici individuati dalle amministrazioni dello Stato e dalle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsto obbligo del committente di depositare il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale presso gli uffici individuati dalle amministrazioni dello Stato e dalle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per genericità e per carenza di argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto stabilisce che il committente provvede a proprie spese «al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati (...) dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome interessate».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 28
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte