Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33697  33698  33699  33700  33701  33702  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Affidamento a un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità del deposito dei progetti sottoposti a VIA regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Sopravvenuta declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117, comma sesto, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui demanda ad un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità dell'avvenuto deposito di progetti sottoposti alla "VIA regionale". Infatti, nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate (poi abrogate dal d.lgs. correttivo n. 4 del 2008) non è stato adottato il regolamento governativo ivi previsto, sicché le disposizioni stesse non hanno prodotto alcun effetto.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 28  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte