Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33700  33701  33702  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

E' inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso d.lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 31  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 31  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 31  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte