Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso d.lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.