Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della procedura di verifica - Previsione che l'autorità competente debba pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda (con conseguente silenzio-inadempimento) - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della procedura di verifica - Previsione che l'autorità competente debba pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda (con conseguente silenzio-inadempimento) - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente la procedura di verifica dell'impatto ambientale delle opere, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, poiché la ricorrente, limitandosi a censurare la natura estremamente dettagliata della citata disposizione, omette di indicare le proprie prerogative legislative che avrebbero subito un vulnus, né specifica in quale modo le prescrizioni procedimentali fissate dalla normativa de qua comprimerebbero sfere di competenza regionali costituzionalmente garantite.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 32
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte