Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33699  33701  33702  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della procedura di verifica - Previsione che l'autorità competente debba pronunciarsi entro sessanta giorni dalla domanda (con conseguente silenzio-inadempimento) - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente la procedura di verifica dell'impatto ambientale delle opere, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, poiché la ricorrente, limitandosi a censurare la natura estremamente dettagliata della citata disposizione, omette di indicare le proprie prerogative legislative che avrebbero subito un vulnus, né specifica in quale modo le prescrizioni procedimentali fissate dalla normativa de qua comprimerebbero sfere di competenza regionali costituzionalmente garantite.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 32  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte