Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle relazioni fra VAS e VIA (valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste - Denunciata limitazione della discrezionalità del legislatore regionale e violazione della normativa comunitaria - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per genericità delle doglianze prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente le relazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA), impugnato, in riferimento all'art. 117, commi primo e quinto, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Entrambe le ricorrenti non hanno neppure dedotto quale effettiva incidenza la denunciata violazione del diritto comunitario avrebbe su proprie competenze costituzionalmente garantite. Né la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che ha lamentato, in particolare, la violazione dell'art. 117, comma quinto, Cost., si è data carico di esplicitare le ragioni per le quali, in una materia riconducibile a competenze esclusive dello Stato (quale è quella della tutela ambientale) sarebbe inibito allo Stato dettare disposizioni di attuazione di normative comunitarie.