Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Regolamentazione dei compiti del proponente che intende ottenere che la procedura di VIA venga integrata nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Regolamentazione dei compiti del proponente che intende ottenere che la procedura di VIA venga integrata nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto «individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale». Infatti, non è sufficiente, in presenza di una materia di competenza legislativa esclusiva statale, addurre la natura dettagliata della norma per desumerne l'illegittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte