Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33699  33700  33701  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Regolamentazione dei compiti del proponente che intende ottenere che la procedura di VIA venga integrata nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto «individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale». Infatti, non è sufficiente, in presenza di una materia di competenza legislativa esclusiva statale, addurre la natura dettagliata della norma per desumerne l'illegittimità costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte