Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Modifiche al sistema precedente - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Modifiche al sistema precedente - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per genericità delle doglianze prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, avendo le ricorrenti omesso di indicare lo specifico ambito materiale violato dalle norme impugnate.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 42
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte