Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Procedure di VIA in sede regionale o provinciale - Vincoli alle Regioni per la relativa disciplina - Ricorso delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Procedure di VIA in sede regionale o provinciale - Vincoli alle Regioni per la relativa disciplina - Ricorso delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per genericità delle censure prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, in quanto vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni delle procedure di VIA in sede regionale o provinciale, non avendo le ricorrenti addotto alcun argomento dal quale desumere l'incidenza negativa del contenuto delle norme denunciate in ambiti materiali di pertinenza regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 43
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte