Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione della durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme "di estremo dettaglio" - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione della durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme "di estremo dettaglio" - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, nella parte in cui «determina la durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA», essendosi la ricorrente limitata a rilevare la natura dettagliata della disposizione denunciata per desumere la violazione di competenze regionali che non vengono neanche indicate.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 44
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte