Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33699  33700  33701  33702  33703  33704  33706  33707  33708  33709  33710


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione della durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali con norme "di estremo dettaglio" - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, nella parte in cui «determina la durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA», essendosi la ricorrente limitata a rilevare la natura dettagliata della disposizione denunciata per desumere la violazione di competenze regionali che non vengono neanche indicate.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 44  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte