Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33680  33681  33682  33683  33684  33685  33686  33687  33688  33689  33690  33691  33692  33693  33694  33695  33696  33697  33698  33699  33700  33701  33702  33703  33704  33705  33706  33707  33708  33709


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Norme tecniche integrative - Attribuzione della competenza ad emanarle ad organi ministeriali - Ricorso delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di regolamenti, norme tecniche integrative e autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte. La disposizione impugnata, abrogata dall'art. 4 del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, non ha avuto attuazione nel breve periodo della sua vigenza, non risultando - come affermato anche dalle ricorrenti che hanno depositato memorie nell'imminenza dell'udienza pubblica - che siano stati adottati gli atti regolamentari, alla cui emanazione era subordinata l'efficacia della norma denunciata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 51  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte