Sentenza 234/2009 (ECLI:IT:COST:2009:234)
Massima numero 33710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Norme tecniche integrative - Attribuzione della competenza ad emanarle ad organi ministeriali - Ricorso delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Norme tecniche integrative - Attribuzione della competenza ad emanarle ad organi ministeriali - Ricorso delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte - Abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di regolamenti, norme tecniche integrative e autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte. La disposizione impugnata, abrogata dall'art. 4 del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, non ha avuto attuazione nel breve periodo della sua vigenza, non risultando - come affermato anche dalle ricorrenti che hanno depositato memorie nell'imminenza dell'udienza pubblica - che siano stati adottati gli atti regolamentari, alla cui emanazione era subordinata l'efficacia della norma denunciata.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di regolamenti, norme tecniche integrative e autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte. La disposizione impugnata, abrogata dall'art. 4 del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, non ha avuto attuazione nel breve periodo della sua vigenza, non risultando - come affermato anche dalle ricorrenti che hanno depositato memorie nell'imminenza dell'udienza pubblica - che siano stati adottati gli atti regolamentari, alla cui emanazione era subordinata l'efficacia della norma denunciata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 51
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte