Sentenza 110/2023 (ECLI:IT:COST:2023:110)
Massima numero 45589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  18/04/2023;  Decisione del  18/04/2023
Deposito del 05/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45588  45590  45591


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Norme della Regione Molise - Stanziamento straordinario ai fini del completamento della procedura di scioglimento di una società partecipata - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 217005).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 14, comma 5, TUSP, l’art. 4 della legge reg. Molise n. 8 del 2022, che autorizza uno stanziamento di 100.000 euro, individuandone la relativa copertura nel bilancio regionale, per il completamento della procedura di scioglimento della società Sviluppo della Montagna molisana spa. Il trasferimento straordinario previsto dalla disposizione impugnata dal Governo, in assenza di qualsivoglia prevalente interesse pubblico idoneo a giustificarlo, determina un contrasto con l’evocato parametro interposto, quale espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che pone un generale divieto di “soccorso finanziario” delle società partecipate da parte degli enti pubblici e che, secondo la giustizia contabile, vale, a maggior ragione, rispetto a società partecipate poste in liquidazione. (Precedenti: S. 194/2020 – mass. 43036).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  24/05/2022  n. 8  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  19/08/2016  n. 175  art. 14    co. 5