Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, del compito di fissare i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Dedotta invasione delle attribuzioni regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Calabria e Puglia avverso l'art. 299, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 e al principio di leale collaborazione. La norma impugnata, secondo cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con quelli dell'economia e delle attività produttive, fissa i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale, non realizza una interferenza nelle attribuzioni legislative regionali. I rapporti tra la competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" e le competenze regionali su altre materie, sulle quali la disciplina statale ambientale può incidere, sono nel senso che la disciplina unitaria del bene ambiente prevale su quella regionale, rappresentando, per quest'ultima, un limite, salva la facoltà per le Regioni di dettare norme di tutela ambientale più elevate, nell'esercizio di competenze loro proprie. Pertanto, lo Stato detta, in questo ambito, una disciplina inderogabile in peius, che si impone all'autonomia delle Regioni e le vincola.
-Sui rapporti fra competenza legislativa esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" e competenze legislative regionali su altre materie, su cui la prima può incidere v., citate, sentenze n. 61 e n. 12/2009.