Sentenza 235/2009 (ECLI:IT:COST:2009:235)
Massima numero 33721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33711  33712  33713  33714  33715  33716  33717  33718  33719  33720  33722  33723  33724  33725  33726  33727  33728  33729


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché violazione delle competenze legislative e amministrative regionali e dei principi di sussidiarietà e differenziazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 300 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., posto che la ricorrente non illustra, se non in termini del tutto generici, in che modo la definizione, più ampia o più ristretta, di danno ambientale possa incidere direttamente sulla propria sfera di competenze.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 300  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte