Sentenza 235/2009 (ECLI:IT:COST:2009:235)
Massima numero 33721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché violazione delle competenze legislative e amministrative regionali e dei principi di sussidiarietà e differenziazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotto eccesso di delega nonché violazione delle competenze legislative e amministrative regionali e dei principi di sussidiarietà e differenziazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 300 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., posto che la ricorrente non illustra, se non in termini del tutto generici, in che modo la definizione, più ampia o più ristretta, di danno ambientale possa incidere direttamente sulla propria sfera di competenze.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 300
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte