Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale - Attribuzione allo Stato del potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione e di assumere direttamente dette misure - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione e invasione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze. Inoltre, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona.